{"id":3896,"date":"2018-10-24T14:59:42","date_gmt":"2018-10-24T12:59:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.arkadiaconsortium.com\/statuto\/"},"modified":"2019-02-12T08:23:58","modified_gmt":"2019-02-12T07:23:58","slug":"statute-italian","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.arkadiaconsortium.com\/en\/statute-italian\/","title":{"rendered":"Statute (italian)"},"content":{"rendered":"<section class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">REPERTORIO N.3552\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 RACCOLTA N.2734<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p>L\u2019annoduemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di luglio<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">(24\/07\/2018)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">&#8230;&#8230;&#8230;.. (omissis) &#8230;&#8230;&#8230;..<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Allegato \u201cA\u201d ai numeri 3552\/2734<\/p>\n<p>Statuto del \u201cCONSORZIO ARKADIA\u201d<\/p>\n<p><strong>Articolo 1 &#8211; Denominazione<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 costituito il Consorzio con attivit\u00e0 esterna denominato <strong>\u201cCONSORZIO ARKADIA\u201d.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 2 &#8211; Sede<\/strong><\/p>\n<p>Il Consorzio ha sede legale in Asti, Via Calosso n.3.<\/p>\n<p><strong>Articolo 3 &#8211; Durata<\/strong><\/p>\n<p>Il Consorzio ha durata sino al trentuno dicembre duemilaquaranta (31\/12\/2040) e potr\u00e0 es- sere prorogato a norma di legge.<\/p>\n<p><strong>Articolo 4 &#8211; Scopi e oggetto<\/strong><\/p>\n<p>Il Consorzio opera senza scopo di lucro con finalit\u00e0 di promozione, sviluppo e coordina- mento delle imprese dei consorziati e per conto e nell&#8217;interesse dei consorziati medesimi, in ordine alla realizzazione delle iniziative meglio infra indicate, con l&#8217;obiettivo altres\u00ec di mettere le competenze degli stessi consorziati a disposizione del benessere locale e del turismo. Il Consorzio ha per oggetto: le attivit\u00e0 di studio, progettazione, sviluppo e realizzazione riguardanti ogni sorta di iniziativa e intervento consentito da legge al fine del recupero e riqualificazione delle linee ferroviarie abbandonate e delle aviosuperfici, oltre alle attivit\u00e0 annesse, preliminari e propedeutiche, allo scopo di dare nuovo impulso alle im- prese del territorio in ambito culturale, turistico-recettivo, agricolo e zootecnico, alimentare, industriale, immobiliare e del restauro del patrimonio edilizio.<\/p>\n<p>Muovendo dal perseguimento degli indicati obiettivi, il Consorzio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolger\u00e0 attivit\u00e0 di organizzazione e promozione dell&#8217;attivit\u00e0 di vendita ed erogazione di beni e servizi delle imprese operanti sul territorio nei settori:<\/p>\n<ul>\n<li>agroalimentare, attraverso la valorizzazione di prodotti locali gi\u00e0 conosciuti a livello nazionale e internazionale o in fase di lancio e promozione;<\/li>\n<li>agricolo, attraverso l&#8217;utilizzazione di concimi naturali e l&#8217;adozione di tecniche di coltivazione che consentano l&#8217;eliminazione degli inquinanti dai reflui;<\/li>\n<li>zootecnico, con la creazione di aree senza inquinamento ambientale e quindi senza alcun impatto in conformit\u00e0 alle direttive europee;<\/li>\n<li>industriale, attraverso la valorizzazione di prodotti di alta tecnologia (c.d. &#8220;high tech&#8221;) esistenti sul territorio;<\/li>\n<li>turistico, nelle diverse forme della ricezione alberghiera, dell&#8217;agriturismo, della ristora- zione, compresa l&#8217;organizzazione di viaggi, escursioni, visite guidate, e comunque tutte le attivit\u00e0 proprie del &#8220;tour operator&#8221; in quanto consentito da legge;<\/li>\n<li>storico culturale, attraverso il recupero delle tradizioni culturali e la valorizzazione delle eccellenze esistenti anche con l&#8217;organizzazione periodica di eventi presso borghi antichi e rurali, favorendo il contatto di culture diverse del territorio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le diverse iniziative saranno realizzate attraverso l\u2019analisi, lo studio, le ricerche di mercato, l&#8217;approntamento di cataloghi, la ristrutturazione dei tratti ferroviari dismessi, la stipula di accordi con tour operators, nonch\u00e9 l&#8217;attivit\u00e0 di tour operator in proprio in quanto consentito da legge, l&#8217;ideazione e lo svolgimento di azioni pubblicitarie e di ogni altra iniziativa promozionale ritenuta utile e opportuna quali:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019organizzazione e la partecipazione a manifestazioni culturali, turistiche, fieristiche, enogastronomiche, sportive in Italia e all&#8217;estero;<\/li>\n<li>la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese consorziate nelle sedi istituzionali pubbliche e private;<\/li>\n<li>l&#8217;assistenza e la consulenza tecnica, gestionale, organizzativa, finanziaria delle imprese consorziate, nonch\u00e9 la formazione delle risorse umane operanti nei settori citati;<\/li>\n<li>l&#8217;organizzazione e la gestione di servizi ed eventi di interesse comune;<\/li>\n<li>la creazione e la valorizzazione di marchi di servizi e di qualit\u00e0, proposte per favorire la diffusione dell&#8217;immagine degli operatori;<\/li>\n<li>la valorizzazione, la promozione, la visibilit\u00e0 e la presenza dei prodotti tipici agroalimentari e artigianali di eccellenza negli esercizi turistici e commerciali del territorio;<\/li>\n<li>la progettazione, la realizzazione, la gestione e lo sviluppo di ogni attivit\u00e0 idonea a valorizzare il patrimonio turistico, culturale, sportivo, ambientale, ivi incluse a titolo non esaustivo lo sviluppo di piattaforme web e la promozione o marketing online su internet con target specifico, l&#8217;organizzazione di eventi, le pubblicazioni su ogni tipo di supporto, la gestione di luoghi e itinerari di interesse turistico-culturale, l&#8217;erogazione di servizi turistici e simili;<\/li>\n<li>la vendita diretta dei prodotti delle aziende consorziate, al fine di una semplificazione gestionale e riduzione delle spese per la logistica e spedizione contestuale di pluralit\u00e0 di prodotti di diverse aziende consorziate.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#8217;obiettivo finale delle diverse attivit\u00e0 indicate \u00e8 di creare i presupposti per la realizzazione di aree D.0.P. (Denominazione di Origine Protetta) di eccellenza rivolte alla valorizzazione delle produzioni locali per i settori indicati nel presente articolo.<\/p>\n<p>Per il raggiungimento delle finalit\u00e0 consortili e strumentalmente ad esse, il Consorzio potr\u00e0 inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo consortile come enunciato. Potr\u00e0 partecipare a societ\u00e0, istituti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalit\u00e0 non siano in contrasto con gli scopi consortili qui enunciati. Il Consorzio potr\u00e0 inoltre concedere avalli, fideiussioni, ipoteche e in genere garanzie a favore e nell&#8217;interesse dei consorziati per quanto ammesso da legge. Con esclusione esplicita delle operazioni di raccolta risparmio e di quanto vietato dalla legislazione pro tempere vigente.<\/p>\n<p><strong>Articolo 5 &#8211; Fondo consortile<\/strong><\/p>\n<p>Il fondo consortile, ai sensi dell&#8217;art. 2614 c.c., \u00e8 costituito dalle quote di ammissione e dai contributi dei consorziati, dai contributi erogati da terzi o da enti pubblici e dai beni acquistati con tali contributi.<\/p>\n<p>La quota minima di ammissione, fissata nell&#8217;atto costitutivo in euro 250,00 (euro duecentocinquanta e zero centesimi), potr\u00e0 essere successivamente variata dal consiglio di amministrazione.<\/p>\n<p>I contributi alle spese del Consorzio sono deliberati dal Consiglio d\u00ec Amministrazione, ed aggiornati dallo stesso Consiglio d\u00ec Amministrazione all&#8217;inizio di ogni esercizio consortile. La responsabilit\u00e0 verso i terzi circa le obbligazioni assunte dal consorzio, si considera regolata dall&#8217;art. 2615 codice civile senza alcuna deroga.<\/p>\n<p><strong>Articolo\u00a0 6 &#8211; I consorziati<\/strong><\/p>\n<p>I consorziati s\u00ec distinguono nelle seguenti classi:<\/p>\n<ol>\n<li>Consorziati fondatori, sono quei consorziati che hanno costituito il Consorzio;<\/li>\n<li>Consorziati aderenti, sono quei consorziati che hanno presentato richiesta d\u00ec ammissione al Consorzio successivamente alla sua<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si individuano altres\u00ec i soggetti convenzionati, che sono persone fisiche o giuridiche legate al Consorzio perch\u00e9 interessate a usufruire dei servizi offerti dal Consorzio stesso e per questo corrispondono una quota annuale di contributo alle spese del Consorzio. Essi non sono compresi nella compagine consortile, non hanno i diritti e gli obblighi dei consorziati, non sono tenuti a versare una quota al fondo consortile e hanno le prerogative indicate dal presente statuto e nel regolamento eventualmente approvato sempre ai sensi dello Statuto. Un soggetto convenzionato potr\u00e0 successivamente smettere tale qualifica e as- sumere quella di Consorziato aderente conformemente a quanto prevede il presente Statuto.<\/p>\n<p>Possono partecipare al consorzio imprese gestite in forma individuale o societaria, registrate presso la Camera di Commercio, che esercitano attivit\u00e0 nei settori:<\/p>\n<ul>\n<li>edile civile, stradale e ferroviario nonch\u00e9 ambientale (bonifiche e smaltimento),<\/li>\n<li>turistici (ricettivo alberghiero e extra alberghiero, ristorazione, organizzazione di eventi, accompagnamento, istruttori sportivi, trasporti specializzati e simili),<\/li>\n<li>sportivi (gestione impianti sportivi e ricreativi, organizzazione di eventi), o in settori affini o complementari (come ad esempio imprese e\/o societ\u00e0 che producono o commercializzano prodotti tipici agroalimentari e artigianali), con sede nel territorio od operanti sul medesimo, anche in modo non principale o continuativo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Regolamento disciplina le possibili forme di cooperazione e cointeressenze con enti scientifici, culturali e operanti nei settori della formazione e dell&#8217;istruzione, privilegiando se possibile quelli che operano nel c.d. terzo settore.<\/p>\n<p>Il numero dei consorziati \u00e8 illimitato.<\/p>\n<p><strong>Articolo 7 &#8211; Modalit\u00e0 di ammissione dei consorziati<\/strong><\/p>\n<p>Chi, trovandosi in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo precedente, intenda essere ammesso al Consorzio deve farne domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:<\/p>\n<ol>\n<li>dati anagrafici o ragione o denominazione sociale;<\/li>\n<li>attivit\u00e0 svolta che confermi l&#8217;esistenza dei requisiti di cui all&#8217;articolo precedente;<\/li>\n<li>assunzione dell&#8217;obbligo di versare la quota di ammissione prescritta e i contributi richiesti dagli organi consortili;<\/li>\n<li>assunzione dell&#8217;obbligo ad accettare tutte le clausole del presente statuto e i regolamenti interni.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Se la richiesta proviene da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell&#8217;organo competente e dell&#8217;atto costitutivo e dell&#8217;indicazione della persona delegata alla rappresentanza.<\/p>\n<p>Sull&#8217;accoglimento della domanda di ammissione decide, entro il mese successivo al ricevimento della domanda salvo diversa previsione del regolamento, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver accertato l&#8217;esistenza dei requisiti prescritti, dandone immediata comunicazione all&#8217;interessato. In caso di mancata comunicazione la domanda si ritiene respinta.<\/p>\n<p>L&#8217;ammissione rimane condizionata all&#8217;adempimento immediato dell&#8217;obbligo di versare la quota di ammissione e i contributi eventualmente richiesti dal Consiglio di Amministrazione.<\/p>\n<p><strong>Articolo 8 &#8211; Perdita della qualit\u00e0 di consorziato<\/strong><\/p>\n<p>La qualit\u00e0 di consorziato si perde per recesso volontario, decadenza, esclusione.<\/p>\n<p>Il consorziato receduto, decaduto o escluso non ha diritto di chiedere la divisione del fondo consortile. Egli resta obbligato per impegni gi\u00e0 deliberati dal Consorzio ed \u00e8 fatto salvo il diritto del Consorzio stesso al risarcimento dei danni.<\/p>\n<p><strong>Articolo 9 &#8211; Recesso dal Consorzio<\/strong><\/p>\n<p>La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consorzio. Il recesso prende effetto dalla chiusura dell&#8217;esercizio successivo a quello corrente o da altra data anteriore concordata tra recedente e Consiglio di Amministrazione.<\/p>\n<p><strong>Articolo 10 &#8211;\u00a0Decadenza dalla qualit\u00e0 di consorziato<\/strong><\/p>\n<p>Decade automaticamente dalla qualit\u00e0 di consorziato l&#8217;impresa che abbia cessato l&#8217;attivit\u00e0 o non abbia pi\u00f9 i requisiti di ammissione previsti nell&#8217;Articolo 6 o che sia stata dichiarata fallita o sottoposta ad altre procedure concorsuali.<\/p>\n<p><strong>Articolo 11 &#8211; Esclusione di consorziati<\/strong><\/p>\n<p>Pu\u00f2 essere escluso, con deliberazione dell&#8217;Assemblea, il consorziato che:<\/p>\n<ol>\n<li>si rende gravemente inadempiente alle obbligazioni contenute nello Statuto e nei regolamenti interni del Consorzio o nelle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi consortili;<\/li>\n<li>non adempie puntualmente alle obbligazioni a qualunque titolo assunte verso il Consorzio, a partire dal versamento delle quote consortili;<\/li>\n<li>svolge attivit\u00e0 in contrasto con gli obiettivi e le attivit\u00e0 del Consorzio, danneggia gli interessi dello stesso con il compimento di atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare funzionamento.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Articolo 12 &#8211; Quote consortili annuali<\/strong><\/p>\n<p>In considerazione degli scopi del Consorzio che escludono ogni fine di lucro, i consorziati, oltre alla quota di ammissione di cui all&#8217;Articolo 5 che precede, sono tenuti a versare quote consortili annuali destinate alle spese di gestione e funzionamento del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione all&#8217;inizio di ogni esercizio consortile determiner\u00e0 le quote consortili dovute dai consorziati per l&#8217;anno in corso, in base al rendiconto di cui all&#8217;articolo 25 del presente statuto.<\/p>\n<p>E\u2019 in facolt\u00e0 del Consiglio richiedere ai consorziati, nel corso dell&#8217;esercizio, eventuali anticipi a valere quali acconti sui contributi periodici, nonch\u00e9 contributi straordinari per progetti di investimento specifici che interessino anche solo una parte dei consorziati, sulla base di bilanci preventivi da sottoporre all&#8217;approvazione del Consiglio stesso.<\/p>\n<p>E\u2019 comunque tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili.<\/p>\n<p><strong>Articolo 13 &#8211;\u00a0Divieto di cessione delle quote<\/strong><\/p>\n<p>La quota di partecipazione al Consorzio non pu\u00f2 essere ceduta separatamente dall&#8217;azienda, salvo in ogni caso quanto previsto dal!&#8217; articolo 2610 del codice civile.<\/p>\n<p><strong>Articolo 14 &#8211; Organi del Consorzio<\/strong><\/p>\n<p>Sono organi necessari del Consorzio:<\/p>\n<ol>\n<li>l&#8217;Assemblea dei consorziati;<\/li>\n<li>il Consiglio di Amministrazione;<\/li>\n<li>il Presidente;<\/li>\n<\/ol>\n<p>Potranno essere nominati un Vice Presidente, un Direttore Generale, un Tesoriere, un Revisore (organi facoltativi).<\/p>\n<p><strong>Articolo 15 &#8211; L&#8217;Assemblea dei Consorziati<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;Assemblea \u00e8 costituita dai Consorziati fondatori ed aderenti. Possono partecipare all&#8217;assemblea anche i soggetti convenzionati, senza diritto di voto, ma solo legittimati a un intervento meramente consultivo.<\/p>\n<p>L&#8217;assemblea \u00e8 convocata, con lettera raccomandata o P.E.C. spedita a tutti i consorziati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all&#8217;anno entro due mesi dalla chiusura dell&#8217;esercizio annuale e ogni qual volta ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione o da tanti Consorziati che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) dei partecipanti.<\/p>\n<p>La convocazione deve contenere l&#8217;ordine del giorno, il luogo e l&#8217;ora fissata per la riunione. Nello stesso avviso pu\u00f2 essere prevista la data per la seconda convocazione.<\/p>\n<p>L&#8217;assemblea, in prima convocazione, si costituisce validamente con la presenza dei due terzi dei consorziati fondatori ed aderenti, e delibera a maggioranza dei presenti.<\/p>\n<p>L&#8217;assemblea in seconda convocazione potr\u00e0 essere validamente costituita con la presenza della maggioranza dei consorziati fondatori ed aderenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.<\/p>\n<p>E&#8217; consentita la partecipazione a mezzo di videoconferenza o teleconferenza a condizione che:<\/p>\n<ol>\n<li>sia consentito al presidente dell&#8217;assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l&#8217;identit\u00e0 e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell&#8217;adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;<\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li>sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;<\/li>\n<li>sia consentito agli intervenuti di condividere i documenti in esame e partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all&#8217;ordine del giorno;<\/li>\n<li>vengano indicati nell&#8217;avviso di convocazione i luoghi audio\/video collegati a cura della societ\u00e0, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Tuttavia, nelle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello statuto nonch\u00e9, lo scioglimento del consorzio, la trasformazione del Consorzio in societ\u00e0 \u00e8 necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei consorziati fondatori ed aderenti. In questo caso non \u00e8 ammessa la delega.<\/p>\n<p><strong>Articolo 16 &#8211; Diritto di voto<\/strong><\/p>\n<p>Ogni consorziato fondatore ed aderente in regola con i versamenti dovuti ha diritto ad un voto in Assemblea. Il consorziato pu\u00f2 farsi rappresentare da persona fisica, munita di de- lega scritta a firma del consorziato medesimo. E&#8217; possibile per ogni consorziato raccogliere un massimo di 2 (due) deleghe da altri consorziati, per un totale massimo di tre voti in assemblea.<\/p>\n<p>L&#8217;Assemblea provvede:<\/p>\n<p><strong>Articolo 17 &#8211; Funzioni dell&#8217;Assemblea<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>ad approvare il bilancio consuntivo d\u00ec esercizio e i bilanci preventivi predisposti dal Consiglio di Amministrazione;<\/li>\n<li>a nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione;<\/li>\n<li>a nominare il Revisore, il Tesoriere;<\/li>\n<li>a nominare i liquidatori in caso di scioglimento;<\/li>\n<li>ad approvare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;<\/li>\n<li>a deliberare sulle iniziative e sui programmi di intervento del Consorzio proposte dal Consiglio di Amministrazione, nell&#8217;interesse dei consorziati;<\/li>\n<li>ad approvare le modifiche del contratto consortile;<\/li>\n<li>a deliberare sull&#8217;esclusione del<\/li>\n<li>a deliberare su tutte le altre materie ad essa riservate da legge e dal presente statuto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Essa \u00e8 presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o altro consorziato fondatore o aderente designato dall&#8217;Assemblea stessa. Il Presidente \u00e8 assistito da un Segretario da lui nominato; qualora sia richiesta la presenza di un notaio, questi svolge le funzioni di Segretario.<\/p>\n<p>Delle deliberazioni dell&#8217;Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario; le stesse deliberazioni, firmate dal Presidente e dal Segretario, sono trascritte in apposito libro.<\/p>\n<p><strong>Articolo 18 &#8211; Il Consiglio di Amministrazione<\/strong><\/p>\n<p>Il Consiglio di Amministrazione \u00e8 formato da 3 (tre) a 7 (sette) componenti, scelti fra i consorziati fondatori ed aderenti o loro mandatari nel caso di consorziati persone giuridiche o enti collettivi. Essi sono nominati dall&#8217;Assemblea, che in sede di nominane fissa altres\u00ec il numero.<\/p>\n<p>Il primo Consiglio di Amministrazione dura in carica sette anni; successivamente la durata del mandato \u00e8 stabilita in tre anni.<\/p>\n<p>I consiglieri sono rieleggibili.<\/p>\n<p>Essi potranno ricevere eventuali rimborsi per le spese espressamente sostenute per il loro incarico, secondo quanto sar\u00e0 di volta in volta deliberato dall&#8217;Assemblea.<\/p>\n<p><strong>Articolo 19 &#8211;\u00a0Funzioni del Consiglio di Amministrazione<\/strong><\/p>\n<p>Fatta eccezione per il primo mandato, il Consiglio di Amministrazione nomina al suo in- terno il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente, scegliendoli fra i componenti no- minati dall&#8217;Assemblea e pu\u00f2 delegare parte dei propri poteri ad uno o pi\u00f9 Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni all&#8217;atto della nomina.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 anche nominare procuratori estranei al Consiglio, riservando loro specifiche attribuzioni.<\/p>\n<p>Il Consiglio di Amministrazione \u00e8 investito dei pi\u00f9 ampi poteri per la gestione del Consorzio. Esso pu\u00f2 deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nelle finalit\u00e0 consortili, fatta eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto siano di competenza dell&#8217;Assemblea.<\/p>\n<p>Il Consiglio pu\u00f2 nominare un Direttore Generale, consulenti e Comitati Tecnici, con funzioni consultive, anche fra non consorziali, stabilendone le mansioni, eventualmente i compensi e se del caso la composizione.<\/p>\n<p><strong>Articolo 20 &#8211;\u00a0Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione<\/strong><\/p>\n<p>Il Consiglio \u00e8 convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.<\/p>\n<p>La convocazione \u00e8 fatta con lettera o e-mail o telefax da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.<\/p>\n<p>Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale trascritto su apposito libro.<\/p>\n<p><strong>Articolo 21 &#8211;\u00a0Il Presidente del Consorzio; il Vice Presidente<\/strong><\/p>\n<p>La firma e la rappresentanza del Consorzio, anche in giudizio, spettano al Presidente. Egli inoltre:<\/p>\n<ol>\n<li>convoca il Consiglio di Amministrazione e l&#8217;Assemblea;<\/li>\n<li>presiede l&#8217;Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;<\/li>\n<li>dichiara aperte le assemblee e ne sottoscrive i verbali;<\/li>\n<li>ha la rappresentanza del Consorzio;<\/li>\n<li>contribuisce alla redazione, in seno al Consiglio di Amministrazione e con l&#8217;eventuale supporto di tecnici e consulenti, del rendiconto economico annuale (c.d. situazione patrimoniale) da presentare ai<\/li>\n<\/ol>\n<p>In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, se nominato, eletto come sopra indicato, o, in difetto, dal Consigliere pi\u00f9 anziano di et\u00e0.<\/p>\n<p>Il Presidente pu\u00f2 delegare la rappresentanza del consorzio al Vice Presidente, ad altro consigliere, dipendente o consulente del Consorzio con l&#8217;osservanza delle norme legislative al riguardo.<\/p>\n<p>Il Vice Presidente, quando nominato, coadiuva il Presidente nell&#8217;espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo statuto.<\/p>\n<p><strong>Articolo 22 &#8211; Presidenza onoraria<\/strong><\/p>\n<p>Il Consiglio di Amministrazione pu\u00f2 nominare un Presidente onorario su proposta del Presidente, che pu\u00f2 non essere membro del medesimo Consiglio di Amministrazione; tale nomina, per essere effettiva, richiede l&#8217;approvazione dell&#8217;assemblea dei Consorziati, che delibera con le maggioranze e le forme richieste per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione. Il Presidente onorario pu\u00f2 partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto se non \u00e8 consigliere; pu\u00f2 partecipare altres\u00ec all&#8217;Assemblea anche se non ha la qualifica di consorziato; in tali sedi \u00e8 legittimato a proporre iniziative inerenti la vita del Consorzio.<\/p>\n<p>Il Presidente onorario non \u00e8 tenuto al pagamento della quota consortile.<\/p>\n<p>Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualit\u00e0 morali e culturali, tali da portare lustro al Consorzio. La carica decade qualora le suddette qualit\u00e0 morali venissero a mancare, o su richiesta del Presidente Onorario stesso.<\/p>\n<p><strong>Articolo 23 &#8211;\u00a0Controllo sulle attivit\u00e0 di gestione<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;assemblea dei Consorziati pu\u00f2 nominare un revisore iscritto nel Registro dei Revisori legali, cui compete l&#8217;esercizio del controllo sull&#8217;attivit\u00e0 di gestione e sulla contabilit\u00e0 del Consorzio.<\/p>\n<p>Il Revisore dura in carica tre esercizi ed \u00e8 rieleggibile. Il Revisore controlla la gestione consortile, vigila sull&#8217;operato degli amministratori, sull&#8217;osservanza delle leggi e dello statuto, accerta la verit\u00e0 delle scritturazioni contabili e del bilancio. Il Revisore deve assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee dei consorziati.<\/p>\n<p><strong>Articolo 24 &#8211; Regolamento del Consorzio<\/strong><\/p>\n<p>Il funzionamento tecnico amministrativo del Consorzio, i rapporti fra i consorziati sia nei confronti del Consorzio che fra di loro, i rapporti con i soggetti convenzionati, i criteri per la concreta determinazione degli obblighi di contribuzione sono disciplinati da un regola- mento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall&#8217;Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2\/3 (due terzi) dei consorziati.<\/p>\n<p><strong>Articolo\u00a0 25 &#8211; Esercizio consortile e bilancio<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;esercizio consortile chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.<\/p>\n<p>Entro due mesi dalla chiusura dell&#8217;esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve sotto- porre all&#8217;approvazione dell&#8217;Assemblea il progetto di bilancio consuntivo (c.d. situazione patrimoniale) redatto secondo le norme dettate per le societ\u00e0 per azioni. Entro lo stesso termine il bilancio approvato deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.<\/p>\n<p><strong>Articolo 26 &#8211; Scioglimento del Consorzio<\/strong><\/p>\n<p>Il Consorzio si scioglie per le cause previste dal codice civile. In caso di scioglimento l&#8217;Assemblea provvede alla nomina di uno o pi\u00f9 liquidatori, anche non compresi tra i consorziati, determinandone i poteri. L&#8217;eventuale residuo attivo risultante al termine della liquidazione dovr\u00e0 essere devoluto a enti o associazioni che operano negli stessi ambiti di attivit\u00e0, secondo le determinazioni dell&#8217;Assemblea.<\/p>\n<p><strong>Articolo 27 &#8211;\u00a0Rimando alle disposizioni di legge<\/strong><\/p>\n<p>Per tutto quanto non \u00e8 regolato nell&#8217;atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni di legge in materia.<\/p>\n<p>In originale firmato:<\/p>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;.. 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